INFORMATIVA VERSAMENTO IMU ANNO 2023

25/05/2023
Il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale). In particolare ha abrogato le disposizioni riguardanti la disciplina dell’I.M.U (Imposta Municipale Propria) e della T.A.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) e ha istituito, con decorrenza 01.01.2020, la NUOVA I.M.U che trova la sua disciplina dal comma 739 al comma 783 dell’art. 1 della medesima Legge.
I presupposti d’imposta e i soggetti passivi rimangono per lo più quelli previsti dalla precedente normativa IMU (i proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su immobili diversi da abitazione principale e pertinenze) e il Comune con Deliberazione n. 3 del 15.02.2023 ha confermato per l’anno 2023 le medesime aliquote deliberate per l’anno 2022.
E’, però, importante segnalare alcune fattispecie particolari per l’anno 2023 legate all’applicazione di normative di carattere nazionale:
PENSIONATI AIRE – RIDUZIONE – I pensionati residenti all’estero, iscritti all’AIRE e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia beneficiano della riduzione del 50% dell’IMU su una sola unità immobiliare ad uso abitativo, purché non sia concessa in locazione o comodato d’uso. La riduzione del 62,5% prevista per l’anno 2022 non è stata prorogata.
ESENZIONI IMU IMMOBILI NON UTILIZZABILI NE’ DISPONIBILI POICHE’ OCCUPATI ABUSIVAMENTE (Legge Finanziaria n. 197/2022) - L’esenzione dal versamento IMU è sottoposta a condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione continuata di domicilio o per occupazione abusiva ed è necessaria apposita comunicazione al Comune competente.
ESENZIONI COVID - tutti i soggetti che hanno goduto di esenzioni per compensare le restrizioni Covid dall’anno 2023 tornano a pagare regolarmente l’IMU.
Rimane confermata l’esenzione per abitazione principale e relative pertinenze, nonché la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati concessi in comodato registrato aventi le caratteristiche previste dalla Legge Finanziaria anno 2016.
I contribuenti dovranno versare l’acconto IMU anno 2023 entro il 16 giugno ed il saldo entro il 16 dicembre, APPLICANDO LE ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 15.02.2023 (che conferma le aliquote approvate nell’anno 2022) come da seguente tabella:
ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2023 COMUNE DI RONAGO:
TIPOLOGIA DI IMMOBILE |
ALIQUOTA NUOVA IMU |
Abitazioni principali e relative pertinenze - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini |
Esente |
Abitazioni principali e relative pertinenze classate come segue: -A/1 Abitazioni di tipo signorile -A/8 Abitazioni in ville -A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici |
6,0 per mille |
Unità immobiliari e relative pertinenze assimilabili all’abitazione principale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento IUC -Unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
|
Esente |
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze degli assegnatari; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
-Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
-I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale |
Esente |
Fabbricati classificati nella categoria catastale D, (ad eccezione dei D10 e D5) - nelle categorie C1 e C3 – Unità abitative locate ai servizi sociali a favore di utenti dei servizi stessi |
7,6 per mille |
Fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria D10 |
1,0 per mille |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
Esenti |
Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 |
9,6 per mille |
Terreni agricoli |
8,6 per mille |
Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta e collaterale (genitori-figli – fratelli-sorelle) ivi residenti |
8,1 per mille |
Aree edificabili e altri fabbricati per cui non sia prevista una specifica diversa aliquota |
10,6 per mille |
Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo del mod. F24
Il Codice Ente del Comune d Ronago è H521.
I Codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello sono i seguenti:
Cod. 3912: IMU abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)
Cod. 3916: IMU aree fabbricabili
Cod. 3918: IMU altri fabbricati
Cod. 3925: IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (STATO)
Cod.3930: IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (INCREMENTO COMUNE)
L’imposta non è dovuta per importi annui inferiori a 12,00 Euro.
Si ricorda che sul sito comunale ( www.comune.ronago.co.it ) è disponibile il calcolatore IMU on line.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tributi preferibilmente ad una delle seguenti email:
ufficiotributi@terredifrontiera.co.it
oppure telefonicamente allo 031/98.61.00 interno 4 ( Comune di Faloppio )