CHI PUÒ COSTITUIRE UN’UNIONE CIVILE
Due persone maggiorenni dello stesso sesso.
L'unione civile non può essere costituita, oltre al difetto di età, in presenza delle seguenti cause impeditive:
- presenza di un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile;
- interdizione giudiziale per incapacità di mente (identico all'art. 85 CC);
- la sussistenza di vincoli di parentela o affinità tra i dichiaranti (analogo all'art. 87 CC con l'aggiunta dell'impedimento di costituzione di unione tra lo zio ed il nipote e la zia e la nipote);
- condanna definitiva per omicidio o tentato omicidio nei confronti del precedente coniuge o partner civile dell'altro soggetto (art. 88 CC).
La costituzione di un'unione in presenza di uno degli impedimenti succitati comporta la nullità dell'unione stessa, con possibilità di impugnazione da parte di uno dei contraenti, dagli ascendenti prossimi di questi, dal Pubblico Ministero o da chiunque abbia interesse legittimo e attuale (che goda cioè di tutela giudiziale). Altri motivi di impugnazione sono violenza o errore, morte presunta del precedente coniuge ecc., come elencati dai commi da 6 a 8 dell'art. 1 Legge 76/2016.
COME SI COSTITUISCE UN’UNIONE CIVILE
FASE PRELIMINARE
Al fine di costituire un'unione civile, gli interessati - maggiorenni e dello stesso sesso -fannorichiestacongiuntadinnanziall'UfficialedelloStatoCiviledelComunediloroscelta.
La richiesta deve contenere: le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), la cittadinanza e il luogo di residenza e deve comprendere anche la dichiarazione di assenza delle cause impeditive suddette.
La persona non avente cittadinanza italianache volesse porre in essere in Italia la costituzione di un'unione civile deve produrre una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, in conformità all'art. 116 del CC, dalla quale risulti che in riferimento alle leggi cui è sottoposto, può costituire tale tipo di vincolo.
Una volta ricevuta la richiesta l'Ufficiale dello Stato Civile effettua una preliminare indagine (verifica maggiore età e identità di sesso) e predispone il processo verbale che viene sottoscritto insieme alle parti, le quali sono invitate a comparire, in una data indicata dagli interessati (comunque successiva a 15 gg dopo la richiesta presentata), per rendere la dichiarazione di costituzione dell'unione.
In caso di infermità o comprovato impedimento di una delle parti, che importi l'impossibilità di recarsi presso la casa comunale, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la richiesta direttamente nel luogo ove trovasi la parte impedita.
Nell'arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell'unione civile l'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese, acquisendo d'ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza di cause ostative; nel caso riscontrasse irregolarità nelle dichiarazioni invita le parti a correggerle ovvero, nel caso riscontrasse la sussistenza di cause impeditive o carenza di presupposti, ne dà immediata comunicazione alle parti medesime.
COSTITUZIONE
Nel giorno indicato nell'invito, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti dichiarano, congiuntamente e personalmente, alla presenza di due testimoni da loro scelti, la volontà di costituire un'unione civile.
Contemporaneamente le parti vengono informate dei diritti/doveri discendenti dalla costituzione di un'unione civile, fra cui la possibilità di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e di assumere un cognome comune (scegliendolo tra i loro cognomi o anteponendo o posponendo al cognome comune il proprio cognome, se diverso). Tale facoltà non incide del nome-cognome anagrafico, costituendo esclusivamente un “cognome d’uso”.
Come per la fase preliminare, in caso di comprovato impedimento che importi l'impossibilità di recarsi presso la casa comunale, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione direttamente nel luogo ove trovasi la parte impedita.
La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell'invito, equivale a rinuncia; di tale mancanza l'ufficiale dello stato civile redigerà apposito verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni, ove presenti.
I verbali così formati (dichiarazione di costituzione dell'unione civile ed eventualmente verbale di mancata comparizione) verranno iscritti nell’apposito Registro di Stato Civile.
L'Ufficiale dello Stato Civile invierà copia conforme all'originale del processo verbale di costituzione dell'unione civile al Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita di ambo le parti, per la relativa annotazione.
L'unione sarà attestata da apposito certificato, riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni e il regime patrimoniale prescelto.
Inoltre nei documenti di riconoscimento potrà essere riportato lo stato civile "unito/a civilmente".
- Il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero da cittadini italiani produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana; basta rivolgersi all’ufficiale dello stato civile portando copia di detto matrimonio, che verrà inserito nei registri italiani.
COME SI PROCEDE ALLO SCIOGLIMENTO DI UN’UNIONE CIVILE
L’unione civile si scioglie per:
- morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- manifestazione, anche disgiunta, delle parti di volontà di scioglimento dell’unione civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
Alle unioni civili si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali, si invita a contattare l’Ufficio Stato Civile per approfondimenti.
È applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale Ufficiale di Stato Civile.
DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Stato Civile
RIFERIMENTI NORMATIVI
L.20maggio2016,n.76
D.P.C.M.23luglio2016,n.144
D.Lgs.19gennaio2017,n.5-6-7
Le norme introdotte prevedono altresì che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica tuttavia alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge 76/2016, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (norme sull'adozione e l'affido di minorenni), fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.